Protezione civile e sicurezza: le regole ad hoc
In particolare il provvedimento riguarda i volontari della protezione civile, della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco.
Le organizzazioni di appartenenza dovranno assicurare ai volontari formazione, informazione, addestramento e controlli sanitari, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali.
Il controllo sanitario può essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, se presenti, o mediante accordi tra organizzazioni, o dalle strutture del servizio sanitario nazionale (Ssn) pubbliche o private purchè accreditate.
Le organizzazioni curano anche che il volontario sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuali idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
Come previsto dal Testo Unico (D.Lgs. n. 81/2008), le norme sulla vanno applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, della croce rossa italiana e del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco, quali:
a) necessita’ di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
c) imprevedibilita’ e indeterminatezza del contesto di emergenza nel quale il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilita’ pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
d) necessita’ di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.
In ogni caso ciò non puo’ comportare l’omissione o il ritardo delle attivita’ e dei compiti di protezione civile.
Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un’attivita’ lavorativa, nonchè i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.
Il decreto, inoltre, contiene all’articolo 7, le “Disposizioni relative alle cooperative sociali” da applicare nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore che svolga attività al di fuori delle sedi di lavoro. Se il lavoratore o il socio lavoratore svolge la prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un altro datore di lavoro, questi è tenuto a fornire adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opera.
Il decreto stabilisce anche che le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro del Testo Unico sono applicate tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità.
La nuova disciplina entrerà in vigore dall’8 gennaio 2011.
Il 10 settembre, dalle 9.00 alle 13.00, presso la sede del CSV, si terrà un seminario di approfondimento in materia di sicurezza per le associazioni di volontariato. (Scheda del corso)