Registro Unico degli ETS

Registro Unico degli ETS

  

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21/10/2022 del decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 scattano i sei mesi entro i quali sarà fissata l’operatività del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore prevista per aprile 2021. Il nuovo Registro Unico andrà a sostituire gli attuali registri delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale e l’Anagrafe delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) e verrà gestito dall’ufficio statale e dagli uffici regionali e provinciali ai quali gli Enti del Terzo Settore dovranno trasmettere la documentazione attraverso Posta Elettronica Certificata. Il Registro sarà suddiviso in sezioni: Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e altri enti del Terzo Settore. L’iscrizione al RUNTS ha effetto “costitutivo”: solo gli enti iscritti potranno definirsi a tutti gli effetti Enti del Terzo Settore e accedere ad agevolazioni di carattere fiscale e civilistico previste dal Codice del Terzo Settore. Allo stesso tempo, gli enti iscritti dovranno rispettare particolari regole di trasparenza e, se superano per due anni consecutivi determinati limiti economici, saranno tenuti a nominare l’Organo di controllo e l’Organo di revisione legale dei conti cui dovranno far parte componenti con i requisiti di professionalità richiesti dal Codice Civile.

L’operatività del Registro Unico consentirà anche alla pubblica amministrazione e ai singoli cittadini di accedere a una serie di informazioni sugli enti iscritti in quanto si tratterà di un Registro pubblico, coerentemente con il principio di trasparenza su cui si basa il Codice del Terzo Settore.

 

ISCRIZIONE AL RUNTS: PROCEDURA E VANTAGGI

Le ODV e le APS iscritte ai rispettivi registri regionali, fino al giorno prima dell’entrata in vigore del RUNTS, trasmigrano automaticamente nel nuovo registro. In caso di esito negativo della trasmigrazione l’Associazione avrà 10 giorni per regolarizzare la posizione e 60 giorni per l’eventuale integrazione dei documenti. Successivamente scatta la mancata iscrizione al Registro e la perdita di tutti i benefici nonché, in alcuni casi, l’obbligo di devolvere il patrimonio. Le Onlus iscritte all’anagrafe nazionale delle Onlus, invece, non beneficiano della trasmigrazione automatica ma, dal momento di costituzione del RUNTS fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (presumibilmente il 31.03.2022), potranno presentare istanza d’iscrizione precisando la sezione nella quale iscriversi.

Il passaggio dagli attuali registri al nuovo Registro Unico è fondamentale per mantenere i benefici connessi all’iscrizione, primi fra tutti quelli fiscali. Gli ETS avranno la possibilità di ottenere finanziamenti pubblici, compreso il 5 per mille, stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione, ottenere spazi in comodato da Enti Pubblici e offrire ai propri donatori le detrazioni/deduzioni sulle erogazioni liberali effettuate a loro favore. Le associazioni con un patrimonio di almeno 15.000 euro potranno inoltre ottenere la personalità giuridica usufruendo di una procedura semplificata. A regime, inoltre, l’iscrizione al RUNTS sarà indispensabile per applicare i nuovi regimi forfettari agevolati in caso di svolgimento di attività commerciale.