Adeguare gli statuti dopo il 2 agosto
La nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 maggio 2019 chiarisce che è possibile adeguare gli statuti al nuovo Codice del Terzo settore per assumere la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS) anche dopo il 2 agosto 2019, ma senza beneficiare della maggioranza semplice concessa, solo fino a quel termine, per le assemblee straordinarie.
Pertanto, la scadenza del 2 agosto 2019 concerne l’opportunità di utilizzare il regime “semplificato” (che consente di modificare lo statuto in assemblea straordinaria con i quorum previsti dall’assemblea ordinaria) e si riferisce alle modalità per l’iscrizione al nuovo registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). E’ stato chiarito che il mancato rispetto del termine del 2 agosto previsto dalla legge non pregiudica l’iscrizione ai registri Odv, Aps e Onlus, né al registro unico, e non incide sulle agevolazioni fiscali applicabili nel periodo transitorio.
Le modifiche statutarie da adottare inderogabilmente riguardano tutte le organizzazioni che vogliano diventare Enti del terzo settore (ETS). Per le Odv, Aps e Onlus iscritte ai rispettivi registri, è prevista la possibilità di introdurre le modifiche entro il 2 agosto con un regime assembleare agevolato. Per le Odv e Aps iscritte, la migrazione dal registro precedente al nuovo registro unico sarà automatica. Gli enti non iscritti ai registri di organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus, potranno iscriversi al RUNTS successivamente ma dovranno seguire le indicazioni previste dal proprio statuto.
La Circolare precisa inoltre che le Onlus possono adeguare il proprio statuto agli indirizzi della nuova normativa entro il 2 agosto 2019 subordinando l’efficacia di tali modifiche all’entrata in vigore del nuovo regime fiscale, su cui si aspetta ancora il parere della Commissione europea. Nello statuto bisogna specificare che a questo termine si collega anche la cessazione delle vecchie clausole Onlus divenute incompatibili con la nuova disciplina. Le Onlus, dovranno aspettare un apposito decreto che chiarisca le modalità di iscrizione al RUNTS. La normativa sulle Onlus (d.lgs 460/1997) resta in vigore sino all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non oltre il periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS.
Fonte: www.cantiereterzosettore.it