Novità sul cinque per mille
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legislativo sul 5 per mille (decreto legge n. 111 del 3 luglio 2017, collegato alla Riforma del Terzo settore, legge n. 106 del 6 giugno 2016. Entra in vigore dal 19 luglio 2017. Di seguito le principali novità.
I beneficiari
Il decreto mantiene il 5 per mille a beneficio degli Enti del Volontariato, della ricerca scientifica e sanitaria, della tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, dell’area sociale dei Comuni e delle Associazioni sportive dilettantistiche. Resta la recente novità dell’elenco permanente, che non richiede l’iscrizione di anno in anno, salvo importanti variazioni nelle attività dell’associazione.
La soglia minima di contributo
Con un futuro decreto sarà stabilito l’importo minimo erogabile a ciascun Ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti. In altre parole, le associazioni che non raggiungono una soglia minima, potrebbero non ricevere nessuna cifra. Inoltre, saranno modificate le modalità di ripartiazione delle mancate scelte da parte dei contribuenti, che finora sono state divise in proporzione alle scelte ricevute.
Tempi di pagamento
Un nuovo decreto stabilirà le modalità per il pagamento del 5 per mille e i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, con l’obiettivo di erogare il dovuto entro la chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, ossia entro un anno circa.
Pubblicazione dei dati
Le Associazioni e gli Enti beneficiari del cinque per mille devono redigere l’apposito rendiconto entro un anno dal ricevimento del beneficio ed inviarlo entro 30 giorni al Ministero competente, accompagnato da una relazione sull’utilizzo dei fondi. Sempre entro 30 giorni, devono anche pubblicare sul proprio sito gli importi ed il rendiconto, comunicandolo all’amministrazione entro una settimana. I ministeri devono pubblicare on line gli elenchi dei beneficiari entro 90 dall’erogazione delle somme, con link al rendiconto pubblicato sul sito dell’ente beneficiario.