Regolarizzare il 5 per mille
Entro il 1° ottobre 2018 è possibile sanare le eventuali irregolarità formali delle domande per il 5 per mille, versando una sanzione di 250,00 euro.
La regolarizzazione interessa:
– Le associazioni che hanno fatto domanda per la prima volta nel 2018, ma non hanno inviato entro il 2 luglio 2018 la dichiarazione sostitutiva con cui confermano di avere i requisiti o l’hanno inviata in modo non corretto (ad esempio senza allegare la copia del documento di identità del Presidente o allegando la copia di un documento scaduto o tramite invio diverso da raccomanda a/r o PEC).
La dichiarazione sostitutiva va accompagna da una copia del documento di identità del Presidente in corso di validità e spedita per raccomandata con avviso di ricevimento o per PEC alla Direzione Regionale delle Entrate (per il Veneto: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Del Veneto – Via G. De Marchi, 16 – 30175 Marghera (VE) o PEC [email protected]). L’invio per PEC – Posta Elettronica Certificata – è valido solo qualora l’associazione possegga a sua volta un indirizzo PEC.
– Le associazioni che, pur avendo i requisiti, non hanno presentato la domanda per ricevere il 5 per mille. In questo caso vanno inviati sia il “Modello da utilizzare per l’iscrizione al 5 per mille 2018”, per il quale è richiesto l’invio telematico tramite intermediario abilitato, sia il “Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” da inviare con le modalità di cui sopra;
– Le associazioni che risultano iscritte nell’elenco permanente dei beneficiari, in cui è stato nominato un nuovo Presidente prima del 2 luglio 2018, ma che non hanno inviato la comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate. In questo caso, va compilato il “Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in caso di variazione del rappresentante legale” allegando la copia del documento di identità del nuovo Presidente e spedendo il tutto tramite raccomandata con avviso di ricevimento o per PEC alla Direzione Regionale delle Entrate.
In tutti i casi citati va contestualmente versata una sanzione di € 250,00 tramite F24 “Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), codice tributo 8115, secondo quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 42 del 1° giugno 2018.